Art. 13

In vigore dal 7 mag 1990
1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia. 2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese, nonché il controllo della costatazione e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore finanziario designato dal consiglio di amministrazione. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione ed alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e spese dell'Agenzia per il precedente esercizio. La Corte dei conti li esamina conformemente all'articolo 206 bis del trattato. 4. Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1990/1210 | Portale Normativo