Art. 18

In vigore dal 7 mag 1990
1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola d'arbitrato contenuta nei contratti stipulati dall'Agenzia. 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, qualsiasi danno cagionato dall'Agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni. 3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è regolata dalle relative disposizioni che si applicano al personale dell'Agenzia.
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Art. 18 Regolamento (UE) 1990/1210 | Portale Normativo