Art. 19

In vigore dal 7 mag 1990
L'Agenzia è aperta ai paesi che non sono membri delle Comunità europee e che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per gli obiettivi dell'Agenzia, in virtù di accordi da essi conclusi con la Comunità secondo la procedura prevista all'articolo 228 del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1210:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Regolamento (UE) 1990/1210 | Portale Normativo