Art. 17

In vigore dal 7 mag 1990
Il personale dell'Agenzia è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. L'Agenzia esercita nei confronti del suo personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, adotta le opportune modalità di applicazione.
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