Art. 20
In vigore dal 7 mag 1990
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e dopo aver consultato il Parlamento europeo, sulla stessa base del presente regolamento e sulla base di una relazione della Commissione corredata di opportune proposte, il Consiglio decide dei futuri compiti dell'Agenzia, in particolare nei seguenti settori:
- contribuire al controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente, in cooperazione con la Commissione e con le competenti autorità negli Stati membri;
- predisporre etichettature ecologiche e criteri per la concessione di dette etichettature per prodotti, tecnologie, merci, servizi e programmi ecologici, che non distruggano le risorse naturali;
- promuovere tecnologie e processi ecologici ed il loro uso e trasferimento all'interno della Comunità e nei paesi terzi;
- fissare i criteri per valutare l'impatto sull'ambiente ai fini dell'applicazione e della possibile revisione della direttiva 85/337/CEE (1), come previsto all' di quest'ultima.
Storico versioni
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