Art. 20

Art. 20

In vigore dal 7 mag 1990
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e dopo aver consultato il Parlamento europeo, sulla stessa base del presente regolamento e sulla base di una relazione della Commissione corredata di opportune proposte, il Consiglio decide dei futuri compiti dell'Agenzia, in particolare nei seguenti settori: - contribuire al controllo dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente, in cooperazione con la Commissione e con le competenti autorità negli Stati membri; - predisporre etichettature ecologiche e criteri per la concessione di dette etichettature per prodotti, tecnologie, merci, servizi e programmi ecologici, che non distruggano le risorse naturali; - promuovere tecnologie e processi ecologici ed il loro uso e trasferimento all'interno della Comunità e nei paesi terzi; - fissare i criteri per valutare l'impatto sull'ambiente ai fini dell'applicazione e della possibile revisione della direttiva 85/337/CEE (1), come previsto all' di quest'ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1210:oj#art-20