Art. 12

In vigore dal 7 mag 1990
1. Il direttore esecutivo redige entro il 31 marzo di ogni anno un progetto preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di una tabella dell'organico. 2. Il consiglio di amministrazione redige il preventivo, corredato della tabella dell'organico, e la trasmette immediatamente alla Commissione, che elabora su tale base, nel progetto preliminare di bilancio che sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato, le previsioni corrispondenti. 3. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, adeguandolo nella misura del necessario alla sovvenzione comunitaria ed alle altre risorse dell'Agenzia.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1990/1210 | Portale Normativo