Art. 8
In vigore dal 7 mag 1990
1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione.
Inoltre il Parlamento europeo designerà come membri del consiglio di amministrazione due personalità del mondo scientifico particolarmente qualificate nel settore della protezione dell'ambiente, scelte in base al contributo che saranno in grado di dare all'attività dell'Agenzia.
Ogni membro del consiglio di amministrazione può farsi sostituire da un membro supplente.
2. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni e adotta il regolamento interno. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto.
3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione, salvo che nel caso previsto dall', paragrafo 5, secondo comma.
4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all', paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 9, previa consultazione del comitato scientifico di cui all' e della Commissione. Il primo programma pluriennale è adottato entro un termine di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Nell'ambito del programma pluriennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro dell'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e parere della Commissione. Il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta una relazione annua generale sulle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. Articolo 9
1. L'Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia. Ha la responsabilità dei seguenti compiti:
- adeguata preparazione ed esecuzione delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di amministrazione,
- ordinaria amministrazione dell'Agenzia,
- esecuzione dei compiti di cui agli ,
- preparazione e pubblicazione delle relazioni di cui all', punto vi),
- tutte le questioni relative al personale,
- esecuzione dei compiti di cui all', paragrafi 4 e 5.
Il direttore esecutivo raccoglie il parere del comitato scientifico di cui all' per l'assunzione del personale scientifico dell'Agenzia.
2. Il direttore esecutivo è responsabile delle sue attività di fronte al consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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