Art. 5
In vigore dal 7 mag 1990
L'Agenzia potrà concludere con le istituzioni o enti che fanno parte della rete di cui all' gli accordi necessari, in particolare i contratti, per condurre a buon fine i compiti che essa potrà loro affidare. Uno Stato membro può prevedere che, per quanto riguarda le istituzioni o gli organismi nazionali nel suo territorio, siffatti accordi con l'Agenzia siano conclusi in accordo con il punto focale nazionale.
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