Art. 11
In vigore dal 7 mag 1990
1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio dell'Agenzia.
2. Il bilancio deve essere equilibrato in entrate e spese.
3. Le entrate dell'Agenzia, fatte salve altre risorse, comprendono una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee ed i pagamenti per servizi resi.
4. Le spese dell'Agenzia comprendono segnatamente le spese per il personale, le spese amministrative, infrastrutturali, operative e le spese relative ai contratti con istituzioni o organismi che fanno parte della rete, nonché con terzi.
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