Art. 15
In vigore dal 7 mag 1990
1. L'Agenzia si impegna attivamente a cooperare con altri organismi e programmi comunitari, segnatamente con il Centro comune di ricerca, l'Istituto statistico e i programmi di ricerca e sviluppo della Comunità in materia ambientale. In particolare:
- la cooperazione con il Centro comune di ricerca concerne più specificamente i compiti indicati alla lettera A dell'allegato;
- il coordinamento con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e con il programma statistico delle Comunità europee deve seguire le linee direttive indicate alla lettera B dell'allegato. 2. L'Agenzia coopera attivamente anche con altri enti, quali l'Agenzia spaziale europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il Consiglio d'Europa e l'Agenzia internazionale per l'energia, nonché le Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare il programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), l'Organizzazione meteorologica mondiale e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 deve segnatamente tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione.
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