Art. 15

In vigore dal 12 giu 1989
1. La Commissione conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo le seguenti modalità: - la Commissione notifica la richiesta di consultazioni alla Cina; - la richiesta di consultazioni è accompagnata entro un termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni dalla notifica) da una relazione sui motivi e sulle condizioni che, a parere della Commissione, giustificano la presentazione di siffatta richiesta; - la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un mese dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di un mese, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione. 2. Le consultazioni di cui all' del presente regolamento sono disciplinate dalle seguenti norme: - la Commissione notifica la richiesta di consultazioni alla Cina corredandola di una relazione sui motivi e sulle condizioni che, a parere della Commissione, giustificano la presentazione di siffatta richiesta; - la Commissione avvia le consultazioni al più tardi entro quindici giorni dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di quindici giorni, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:2135:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo