Art. 1

In vigore dal 12 giu 1989
1. I prodotti di cui all'allegato I, originari della Cina, sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal presente regolamento su presentazione di un certificato di origine conforme al modello accluso all'allegato V. 2. Questo certificato di origine è rilasciato dalle autorità governative competenti della Cina se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Cina a norma delle pertinenti disposizioni vigenti in materia nella Comunità. 3. Tuttavia, i prodotti di cui all'allegato I diversi da quelli dei gruppi I e II sono ammessi all'importazione nella Comunità col regime stabilito dal presente regolamento previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore figurante sulla fattura o, in mancanza di fattura, su un altro documento commerciale relativo a detti prodotti in cui si attesta che i prodotti in questione sono originari della Cina in cui è stata redatta questa dichiarazione, a norma delle pertinenti disposizioni vigenti in materia nella Comunità. 4. Quando sono fissati criteri di determinazione dell'origine diversi per prodotti della stessa categoria e della stessa voce doganale, i certificati o le dichiarazioni devono comprendere una descrizione delle merci sufficientemente precisa per consentire di valutare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata redatta la dichiarazione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo