Art. 6

In vigore dal 12 giu 1989
1. Se dalla procedura di verifica di cui all' oppure se dalle informazioni di cui dispongono le competenti autorità comunitarie emerge che sono state trasgredite le disposizioni del presente regolamento, le suddette autorità chiedono alla Cina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente regolamento. I risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di stabilire l'autentica origine delle merci. 2. A seguito delle azioni attuate a norma del presente allegato, le competenti autorità comunitarie possono scambiare con le competenti autorità governative della Cina qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire infrazioni al presente regolamento. 3. Qualora sia accertata l'infrazione al presente regolamento, la Commissione, che agisce conformemente alla procedura di cui all', può concordare con la Cina le misure necessarie per prevenire l'eventuale ripresentarsi di tali infrazioni. (1) Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente della Cina deve conservare, per almeno due anni, le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione. ALLEGATO V di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2 PARTE I Classificazione
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Art. 6 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo