Art. 9
In vigore dal 12 giu 1989
1. Previa notifica alla Commissione, la Cina può utilizzare le quote assegnate agli Stati membri secondo le seguenti modalità:
a) L'uso anticipato nel corso di un anno di una parte di una quota fissata per l'anno seguente e autorizzato per ciascuna categoria di prodotti sino a concorrenza del 5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.
Queste importazioni anticipate vengono dedotte dalle aliquote corrispondenti fissate per l'anno successivo.
b) Il riporto dei quantitativi che restano inutilizzati durante un anno sulla quota corrispondente dell'anno successivo è autorizzato sino a concorrenza del 7 % della quota dell'anno di utilizzazione effettiva.
c) I trasferimenti dei quantitativi fra le categorie del gruppo I sono consentiti soltanto nei seguenti casi:
- i trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 sono autorizzati sino a concorrenza del 7 % della quota fissata per la categoria di destinazione;
- i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono sottoposti alle disposizioni dell'appendice dell'allegato III;
- i trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati sino a concorrenza del 7 % della quota fissata per la categoria di destinazione.
I trasferimenti di quantitativi tra diverse categorie dei gruppi II o III possono essere fatti da qualsiasi categoria nei gruppi I, II o III sino a concorrenza del 7 % della quota fissata per la categoria di destinazione.
La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti suindicati è riportata all'allegato I.
d) L'applicazione cumulativa delle lettere a), b) e c) non può consentire di superare di oltre il 17 %, in un qualsiasi anno, il limite fissato per la categoria in causa.
2. Se la Cina ricorre alle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione lo notifica alle autorità dello Stato membro interessato, le quali autorizzano le importazioni in questione in conformità del sistema di duplice controllo definito nell'allegato V.
3. Quando la quota di uno Stato membro è stata aumentata in applicazione del paragrafo 1 o dell', o quando sono state create in questo Stato membro possibilità d'importazioni supplementari a norma dell', non si tiene conto di questi aumenti o delle possibilità di importazioni supplementari nell'applicare, per l'anno in corso o per quelli seguenti, il paragrafo 1.
Storico versioni
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