Art. 8

In vigore dal 12 giu 1989
Per consentire alle industrie tessili e dell'abbigliamento comunitarie di beneficiare di tutti i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato III e in particolare di quelli stabiliti per le categorie 2, 3 e 37 e per contribuire ad un migliore approvvigionamento di dette industrie in prodotti di seta grezza, cascami di seta, angora e cachemire, la Commissione, su richiesta degli Stati membri, presenta alle autorità cinesi, entro il 1g dicembre di ogni anno di applicazione dell'accordo, l'elenco delle imprese produttrici e trasformatrici interessate, indicando, ove necessario, i quantitativi di prodotti richiesti da dette imprese.
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