Art. 4

In vigore dal 12 giu 1989
1. I limiti quantitativi di cui all' non si applicano ai prodotti artigianali e di folclore definiti nell'allegato VI che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti della Cina conformemente all'allegato VI e soddisfano altre condizioni definite nello stesso allegato. 2. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, originari della Cina, viene autorizzata, sempre che i prodotti analoghi fatti a macchina siano soggetti ai limiti quantitativi fissati all', soltanto per i prodotti coperti da un documento d'importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri. Detto documento d'importazione viene rilasciato automaticamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione da parte dell'importatore del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato dalle autorità competenti della Cina. Il documento d'importazione ha una validità di sei mesi e indica il motivo dell'esenzione quale figura nel certificato di cui al paragrafo 1.
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