Art. 12
In vigore dal 12 giu 1989
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I, originari della Cina e non soggetti ai limiti quantitativi di cui all', è subordinata a un sistema di controllo.
2. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria, specificati al paragrafo 1, non soggetti al regime di cui all'allegato VII e originari della Cina, superano, delle percentuali riportate in appresso, i quantitativi totali delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo:
- per le categorie di prodotti del gruppo II: 5 %,
- per le categorie di prodotti del gruppo III: 10 %.
Questo regime può essere limitato alle importazioni destinate a talune regioni della Comunità.
3. Se le importazioni di cui al paragrafo 2 in una determinata regione della Comunità superano, rispetto ai quantitativi totali calcolati per tutta la Comunità in base alla percentuale di cui al paragrafo 2, la percentuale fissata per
questa regione nella seguente tabella, dette importazioni possono essere subordinate in questa regione a limiti quantitativi:
Germania25,5 %
Benelux9,5 %
Francia16,5 %
Italia13,5 %
Danimarca2,7 %
Irlanda0,8 %
Regno Unito21,0 %
Grecia1,5 %
Spagna7,5 %
Portogallo1,5 %
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari della Cina.
5. Quando la Commissione constata, nell'ambito della procedura prevista all', che sono riunite le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, su parere conforme del comitato ai sensi della procedura dell', essa:
a) avvia consultazioni con la Cina secondo la procedura di cui all' per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di limitazione per la categoria di prodotti in questione;
b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, chiede, di norma, alla Cina di limitare le esportazioni dei prodotti della categoria interessata nella Comunità o nella regione o nelle regioni del mercato comunitario specificate dalla Comunità stessa, per un periodo di tre mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio viene fissato al 25 % del livello delle importazioni, raggiunto durante l'anno civile precedente l'anno in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato la richiesta di consultazioni, oppure, se più elevato, al 25 % del livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2;
c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, può subordinare le importazioni della categoria dei prodotti in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti alla Cina in virtù delle lettere b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità sulla base del risultato delle consultazioni;
d) nei casi urgenti, la Commissione si rivolge al comitato dell' entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta dello Stato o degli Stati
membri interessati e delibera entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui la consultazione del comitato si è conclusa;
e) le misure prese in applicazione del presente paragrafo faranno l'oggetto di una comunicazione della Commissione, pubblicata tempestivamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
6. Le consultazioni con la Cina di cui al paragrafo 5, lettera a), possono dar luogo alla conclusione di un accordo tra detto paese e la Comunità ovvero all'adozione di conclusioni comuni sull'introduzione e sul livello dei limiti quantitativi.
Questi accordi o conclusioni comuni devono stabilire che i limiti quantitativi decisi vengano gestiti secondo un sistema di duplice controllo.
7. Se, entro un mese dall'avvio delle consultazioni e al massimo entro due mesi dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità e la Cina non raggiungono, nel corso delle consultazioni stesse, una soluzione soddisfacente, la Comunità ha il diritto di istituire un limite quantitativo definitivo ad un livello annuo non inferiore al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, oppure, se più elevato, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e hanno provocato la richiesta di consultazioni.
8. Gli accordi di cui al paragrafo 6 e le misure previste dai paragrafi 5 e 7 o dagli accordi e dalle conclusioni comuni di cui al paragrafo 6 vengono rispettivamente conclusi e decise secondo la procedura di cui all'.
9. Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 non può essere inferiore al livello delle importazioni, effettuate nel 1988 nella Comunità oppure nella o nelle regioni interessate, dei prodotti della stessa categoria originari della Cina.
10. Qualora risultasse necessario in seguito all'evoluzione delle importazioni totali nella Comunità di un prodotto soggetto a un limite quantitativo fissato in virtù dei paragrafi da 5 a 8, il livello annuo di questo limite quantitativo è aumentato, previa consultazione con la Cina secondo la procedura di cui all' per assicurare il rispetto delle condizioni definite nei paragrafi 2 e 3.
11. I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi 6 e 8 comportano un tasso di aumento annuo minimo determinato di comune accordo con la Cina nel quadro della procedura di consultazione di cui all'.
12. I limiti quantitavi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 non si applicano ai prodotti attualmente inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dalla Cina per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della domanda di consultazione.
13. I limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 5 a 8 sono gestiti conformemente agli , salvo disposizioni differenti fissate secondo la procedura di cui all'.
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