Art. 14
In vigore dal 12 giu 1989
1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari della Cina subordinati ai limiti quantitativi di cui all' oppure introdotti secondo la procedura di cui all', sono stati rispediti, trasbordati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari aggiustamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura di cui all' al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Cina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie onde garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché i fatti siano comprovati.
3. Se, entro il termine specificato all', la Comunità e la Cina non giungono ad una soluzione soddisfacente, la Commissione può, quando i fatti sono comprovati, dedurre dai corrispondenti limiti quantitativi importi equivalenti ai prodotti originari della Cina, conformemente alla procedura di cui all'.
4. Gli accordi previsti al paragrafo 1 vengono conclusi e le misure previste al pragrafo 3, e negli accordi di cui al paragrafo 1, vengono decise secondo la procedura dell'.
Storico versioni
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