Art. 17

In vigore dal 12 giu 1989
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.
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Art. 17 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo