Art. 16

In vigore dal 12 giu 1989
1. Il comitato menzionato nel presente articolo è, ai sensi del presente regolamento e per le durata dell'applicazione del medesimo, il «comitato tessili» istituito in base all' del regolamento (CEE) n. 4136/86. 2. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è invitato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo suddetto. Il presidente non partecipa alla votazione. 4. a) La Commissione adotta le misure prospettate quando sono conformi al parere del comitato. b) Quando le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se entro un mese dalla consultazione del Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione. 5. Il comitato può essere consultato dal suo presidente su ogni altro problema che riguardi l'applicazione del presente regolamento, su iniziativa del presidente stesso oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
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