Art. 18

In vigore dal 12 giu 1989
Le modifiche agli allegati del presente regolamento, necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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Art. 18 Regolamento (UE) 1989/2135 | Portale Normativo