Art. 15
In vigore dal 12 giu 1989
1. La Commissione conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo le seguenti modalità:
- la Commissione notifica la richiesta di consultazioni alla Cina;
- la richiesta di consultazioni è accompagnata entro un termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni dalla notifica) da una relazione sui motivi e sulle condizioni che, a parere della Commissione, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un mese dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il
termine massimo di un mese, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.
2. Le consultazioni di cui all' del presente regolamento sono disciplinate dalle seguenti norme:
- la Commissione notifica la richiesta di consultazioni alla Cina corredandola di una relazione sui motivi e sulle condizioni che, a parere della Commissione, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- la Commissione avvia le consultazioni al più tardi entro quindici giorni dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di quindici giorni, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.
Storico versioni
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