Art. 10

In vigore dal 25 lug 1988
1. Fatto salvo l', le merci non comunitarie collocate in zona franca o in deposito franco durante tale permanenza possono essere: - immesse in libera pratica; - sottoposte al regime dell'ammissione temporanea; - abbandonate all'Erario, qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità; - oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria, mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini precedenti o all'. L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario. 2. Se non si applica il paragrafo 1, le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate nelle zone franche o nei depositi franchi. 3. Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento, nella misura in cui il regime in causa lo consenta, il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale, oppure ad imposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In tal caso non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea. È tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci rientrino in un contingente o in un massimale.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1988/2504 | Portale Normativo