Art. 11

In vigore dal 25 lug 1988
1. Qualsiasi persona che eserciti un'attività sia di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, sia di vendita o di acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco deve tenere una contabilità-materie nella forma approvata dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali della summenzionata persona le merci devono essere prese a carico in detta contabilità-materie. La contabilità-materie deve consentire all'autorità doganale d'identificare le merci e indicarne gli spostamenti. La contabilità-materie deve essere tenuta a disposizione dell'autorità doganale per permetterle qualsiasi controllo che essa ritenga necessario. 2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i documenti ad esse relativi devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata di merci, inerente a tale trasbordo, è considerato come facente parte del trasbordo stesso. 15. 8. 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee TITOLO IV Uscite delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi Articolo 12 Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di normative doganali specifiche, le merci non comunitarie che escono da una zona franca o da un deposito franco possono essere: - esportate fuori dal territorio doganale della Comunità; o - introdotte, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie, in altre parti del territorio doganale della Comunità.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1988/2504 | Portale Normativo