Art. 10
In vigore dal 25 lug 1988
1. Fatto salvo l', le merci non comunitarie collocate in zona franca o in deposito franco durante tale permanenza possono essere:
- immesse in libera pratica;
- sottoposte al regime dell'ammissione temporanea;
- abbandonate all'Erario, qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità;
- oppure distrutte, purché l'interessato fornisca all'autorità doganale qualsiasi informazione che essa consideri necessaria, mentre agli scarti e ai rottami stessi risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini precedenti o all'.
L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario.
2. Se non si applica il paragrafo 1, le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 non possono essere consumate o usate nelle zone franche o nei depositi franchi.
3. Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento, nella misura in cui il regime in causa lo consenta, il paragrafo 2 non osta all'uso o al consumo di merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica commerciale, oppure ad imposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In tal caso non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.
È tuttavia necessaria una dichiarazione qualora dette merci rientrino in un contingente o in un massimale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2504:oj#art-10