Art. 9
In vigore dal 25 lug 1988
Qualora le attività di cui all' consistano nel far subire manipolazioni alle merci comunitarie, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che rientrano nella politica agricola comune possono essere oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente contemplate per tali merci nell'arti- colo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2503/88. Tali manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione;
b) le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 3 possono essere oggetto delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503/88 senza autorizzazione oppure essere distrutte conformemente all', paragrafo 1, quarto trattino.
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