Art. 8

In vigore dal 25 lug 1988
Qualora le attività di cui all' consistano nel far subire delle manipolazioni a merci non comunitarie, si applicano le seguenti disposizioni: a) fatto salvo l', paragrafo 2, le manipolazioni usuali di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503/88 possono essere effettuate senza autorizzazione; b) le operazioni di perfezionamento diverse dalle manipolazioni usuali si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (6). Gli Stati membri possono, tuttavia, per quanto necessario, adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche o dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85. In deroga al primo comma, le operazioni di perfezionamento nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo non sono soggette a condizioni di ordine economico. Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica, le condizioni di concorrenza nella Comunità sono pregiudicate per via di tale deroga, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare all'attività economica corrispondente stabilita nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo le condizioni di ordine economico previste a livello comunitario in materia di perfezionamento attivo; c) le operazioni di trasformazione sotto controllo doganale si effettuano conformemente al regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151/87 (8). Gli Stati membri possono, tuttavia, per quanto necessario adattare le modalità di controllo previste in materia in modo da tener conto delle condizioni di funzionamento e di sorveglianza doganale delle zone franche e dei depositi franchi. Le formalità che possono essere soppresse in una zona franca o in un deposito franco saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/2504 | Portale Normativo