Art. 13
In vigore dal 25 lug 1988
1. Qualora per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione doganale, il valore in dogana di tale merce è determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio (9), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.
Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza in zona franca o in deposito franco, tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce.
2. Qualora la suddetta merce abbia subito in zona franca o in deposito franco le manipolazioni usuali conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2503/88, la natura, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante e a condizione che le suddette manipolazioni siano state oggetto di una autorizzazione rilasciata conformemente al paragrafo 3 di detto articolo, quelli che sarebbero stati presi in considerazione qualora la merce in questione non avesse subito le suddette manipolazioni. Possono tuttavia essere stabilite deroghe a questa disposizione conformemente alla procedura prevista all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2503/88.
Storico versioni
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