Art. 5

In vigore dal 25 lug 1988
1. Fatto salvo l', paragrafo 4, l'entrata di merci in zona franca o in deposito franco non comporta né la loro presentazione all'autorità doganale né il deposito di una dichiarazione in dogana. 2. Devono essere presentate all'autorità doganale unicamente le merci che: a) sono assoggettate ad un regime doganale e la cui entrata in zona franca o deposito franco comporta la liquidazione di detto regime; tuttavia, tale presentazione non è necessaria qualora una dispensa dall'obbligo di presentare tali merci sia ammessa nell'ambito del regime doganale in oggetto; b) sono state oggetto di una decisione di concessione di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, che autorizza il collocamento di tali merci in zona franca o deposito franco; c) sono state oggetto di una richiesta in vista di un pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione nel quadro della politica agricola comune. 3. L'autorità doganale può esigere che le merci soggette a dazi all'esportazione o ad altre disposizioni che disciplinano l'esportazione siano segnalate al servizio delle dogane. 4. Su richiesta dell'interessato, l'autorità doganale rilascia un attestato concernente la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci poste in zona franca o in deposito franco. TITOLO III Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi Articolo 6 1. La permanenza delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo. 2. Nei confronti di talune merci si applicano dei termini specifici fissati conformemente all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2503/88.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/2504 | Portale Normativo