Art. 15

In vigore dal 25 lug 1988
Le merci comunitarie poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1, paragrafo 3 possono ricevere una qualsiasi delle destinazioni ammesse per tali merci.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1988/2504 | Portale Normativo