Art. 16

In vigore dal 25 lug 1988
1. In caso di reintroduzione delle merci in altre parti del territorio doganale della Comunità o del loro collocamento in un regime doganale, l'attestato di cui all', paragrafo 4 può essere usato per provare sia la posizione comunitaria sia quella non comunitaria di tali merci. 2. Qualora da tale attestato o per altri mezzi non risulti che le merci hanno la posizione di merci comunitarie o non comunitarie, esse sono considerate: - per quanto riguarda l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei certificati d'esportazione nonché per le misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale, come merci comunitarie; - negli altri casi, come merci non comunitarie.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1988/2504 | Portale Normativo