Art. 22
In vigore dal 25 lug 1988
Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2504:oj#art-22