Art. 24

In vigore dal 25 lug 1988
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica un anno dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura prevista all'. 2. La direttiva 69/75/CEE e le disposizioni della direttiva 71/235/CEE (13) prese per la sua applicazione sono abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988 Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. C 283 del 6. 11. 1985, pag. 9. (2) GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 16. (3) GU n. C 283 del 20. 10. 1986, pag. 6. (4) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.(6) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.(7) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1. (8) GU n. L 391 del 31. 12. 1987, pag. 1.(9) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.(10) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. (11) GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1. (12) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 94. (13) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.
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Art. 24 Regolamento (UE) 1988/2504 | Portale Normativo