Art. 20

In vigore dal 25 lug 1988
L'autorità doganale può consentire che le merci assoggettate al regime di deposito doganale possano essere trasferite da un deposito ad un altro. Le condizioni in cui è consentito trasferire le merci da un deposito ad un altro senza porre fine a detto regime sono determinate secondo la procedura prevista all'. TITOLO VI Appuramento del regime di deposito doganale Articolo 21 Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito di normative doganali specifiche, il regime di deposito doganale è appurato per le merci non comunitarie: - immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale; - collocate in una zona franca; - esportate; - abbandonate all'Erario, qualora la normativa nazionale preveda tale possibilità; - oppure distrutte sotto il controllo dell'autorità doganale ed agli scarti ed ai rottami risultanti da tale distruzione può essere data una delle destinazioni contemplate in uno dei trattini di cui sopra. L'abbandono o la distruzione non deve comportare alcuna spesa per l'Erario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2503:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo