Art. 18
In vigore dal 25 lug 1988
1. Le merci non comunitarie, nonché le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, assoggettate al regime di deposito doganale, possono costituire oggetto delle manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita.
Nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, può essere fissato l'elenco dei casi in cui tali manipolazioni sono vietate relativamente a merci rientranti nella politica agricola comune.
2. Le merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) assoggettate al regime di deposito doganale e rientranti nella politica agricola comune possono subire unicamente le manipolazioni per esse espressamente previste.
3. Le manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma ed al paragrafo 2 devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità doganale, che determina le condizioni in cui esse possono aver luogo.
4. Gli elenchi delle manipolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti secondo la procedura prevista all', fatto salvo l'.
Storico versioni
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