Art. 15
In vigore dal 25 lug 1988
1. Qualora ciò risponda ad un'esigenza economica e sempre che non comprometta la sorveglianza doganale, l'autorità doganale può consentire che:
a) merci comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 siano immagazzinate nei locali del deposito doganale;
b) merci non comunitarie siano oggetto nei locali del deposito doganale di operazioni di perfezionamento in regime di perfezionamento attivo ed alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85 (5);
c) merci non comunitarie siano oggetto nei locali del deposito doganale di trasformazioni in regime di trasformazione sotto dogana ed alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le merci non si trovano assoggettate al regime di deposito doganale.
3. L'autorità doganale può esigere che le merci di cui al paragrafo 1 siano prese a carico nella contabilità-materie di cui all'.
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