Art. 19

In vigore dal 25 lug 1988
Qualora le circostanze lo giustifichino, le merci assoggettate al regime di deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse da detto deposito. La rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalla autorità doganale, la quale stabilisce le condizioni in cui essa può essere effettuata. Durante la loro permanenza fuori dal deposito doganale, le merci possono essere sottoposte alle manipolazioni di cui all' ed alle medesime condizioni.
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Art. 19 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo