Art. 23

In vigore dal 25 lug 1988
1. Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola comune assoggettate al regime di deposito doganale e contemplate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, a seguito del loro assoggettamento a tale regime, il beneficio di misure che, in principio, sono concesse alla loro esportazione. 2. Può essere richiesto l'annullamento della dichiarazione relativa all'assoggettamento di tali merci al regime di deposito doganale. L'autorità doganale accoglie tale richiesta purché siano state prese le misure contemplate dalla normativa specifica in oggetto in caso di mancato rispetto della destinazione prevista. L'elenco dei casi in cui la dichiarazione non può essere annullata è determinato secondo la procedura prevista all', fatto salvo l'. 3. Se, alla scadenza del termine di cui all', paragrafo 2, per le merci comunitarie contemplate da detta disposizione non è stata presentata domanda per una delle destinazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale invalida la dichiarazione relativa all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale e prende i provvedimenti di cui al paragrafo 2.
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Art. 23 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo