Art. 17

In vigore dal 25 lug 1988
1. La permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione di tempo. In casi eccezionali, tuttavia, l'autorità doganale può fissare un termine prima della scadenza del quale il depositante deve dare alle merci una destinazione conformemente agli arti- coli 21 o 24. 2. Secondo la procedura prevista all' e fatto salvo l', possono essere fissati termini specifici per talune merci contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e rientranti nella politica agricola comune.
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Art. 17 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo