Art. 28

In vigore dal 25 lug 1988
1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato si pronuncia in merito entro la scadenza che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in oggetto. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta i provvedimenti proposti qualora essi siano conformi al parere del comitato. b) Nel caso in cui i provvedimenti proposti non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Qualora, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione al Consiglio, quest'ultimo non si sia pronunciato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.
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Art. 28 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo