Art. 30

In vigore dal 25 lug 1988
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica un anno dopo la data d'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura prevista all'. 2. La direttiva 69/74/CEE e le disposizioni della direttiva 71/235/CEE (7) prese per la sua applicazione sono abrogate alla data di applicazione del presente regolamento. I riferimenti a tali direttive devono intendersi fatti al presente regolamento. 3. Le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali relative alla gestione di depositi doganali sono revocate quando il loro contenuto è in contrasto con il presente regolamento. Esse continuano ad avere effetto negli altri casi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. C 283 del 6. 11. 1985, pag. 3. (2) GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 16. (3) GU n. C 283 del 20.10. 1986, pag. 6. (4) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.(5) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.(6) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.(7) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.
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Art. 30 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo