Art. 27

In vigore dal 25 lug 1988
Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, sollevata dal presidente sia su propria iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
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Art. 27 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo