Art. 16

In vigore dal 25 lug 1988
1. Le merci assoggettate al regime di deposito doganale, non appena introdotte in tale deposito, debbono essere prese a carico nella contabilità-materie di cui all'. 2. L'autorità doganale può accettare che il documento amministrativo di cui all'articolo 12, lettera a), secondo trattino sostituisca l'iscrizione nella contabilità-materie di cui al paragrafo 1, fermo restando che tale documento deve essere appurato al momento in cui il regime di deposito doganale ha termine.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo