Art. 9
In vigore dal 25 lug 1988
1. In deroga all'articolo 8, quando l'autorizzazione riguarda un deposito pubblico, essa può prevedere che le responsabilità, o parte di esse, di cui all'articolo 8, lettere a) e b), incombano esclusivamente al depositante. In tal caso il depositante deve essere informato delle sue responsabilità dal depositario e il deposito doganale è denominato "deposito pubblico sotto responsabilità del depositante".
2. Il depositante è sempre responsabile dell'esecuzione degli obblighi derivanti dall'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale.
Storico versioni
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