Art. 2
In vigore dal 25 lug 1988
1. Fatti salvi il paragrafo 2 e l', possono essere collocate in regime di deposito doganale le merci di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, indipendentemente dalla loro natura, quantità, origine, provenienza o destinazione.
2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione dei divieti o delle restrizioni giustificati da motivi di morale pubblica, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
TITOLO II Autorizzazione a gestire un deposito doganale Articolo 3
1. La gestione di un deposito doganale da parte di una persona diversa dall'autorità doganale è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità medesima.
2. La persona che intende gestire un deposito doganale deve farne richiesta scritta, contenente le indicazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione, segnatamente quelle relative a un'esigenza economica di depositare le merci.
La richiesta deve essere corredata di qualsiasi documento ritenuto necessario dall'autorità doganale.
3. L'autorizzazione è concessa unicamente alle persone residenti nella Comunità che offrono le garanzie necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e sempreché si possano effettuare le misure di sorveglianza e controllo necessarie senza ricorrere a un dispositivo amministrativo sproporzionato con le necessità economiche in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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