Art. 5

In vigore dal 25 lug 1988
Il depositario deve informare l'autorità doganale di qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo