Art. 11

In vigore dal 25 lug 1988
Fatte salve le garanzie previste nel quadro della politica agricola comune, l'autorità doganale può chiedere una garanzia in relazione alle responsabilità definite agli articoli 8 e 9. TITOLO IV Assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale Articolo 12 Le condizioni relative all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'. Oltre alla procedura normale esse prevedono in particolare che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale possa effettuarsi: a) all'atto dell'introduzione materiale delle merci nel deposito doganale, mediante: - iscrizione degli elementi necessari per la loro identificazione nella contabilità-materie di cui all', o - presentazione delle merci all'autorità doganale e deposito di un documento commerciale o amministrativo, accettato dai servizi doganali, che contenga gli elementi necessari alla loro identificazione; b) senza che tali merci vengano immagazzinate in un deposito doganale. TITOLO V Funzionamento del deposito doganale e del regime di deposito doganale Articolo 13 L'autorità doganale prende i provvedimenti necessari per garantire il controllo ed il buon funzionamento del deposito doganale, nonché il controllo delle merci assoggettate al regime di deposito doganale.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1988/2503 | Portale Normativo