Art. 24

In vigore dal 8 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 1o luglio ad esclusione delle forniture per le quali la gara è stata aperta anteriormente a tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente ALLEGATO I 1. Azione n. 2. Programma 3. Beneficiario 4. Rappresentante del beneficiario (vedi del regolamento (CEE) n. 2200/87) 5. Luogo o paese di destinazione 6. Prodotto da mobilitare 7. Caratteristiche e qualità della merce 8. Quantitativo globale (se del caso, peso lordo, peso netto, peso lordo per netto) (se del caso, indicare l'equivalente in prodotto di base) 9. Numero dei lotti 10. Condizionamento e marcatura 11. Modo di mobilitazione del prodotto (contratto o intervento e, in questa ipotesi, organismo detentore della scorta) 12. Stadio di fornitura (reso porto d'imbarco, di sbarco o destinazione finale) 13. Porto d'imbarco (in casi speciali, per lo stadio reso porto d'imbarco) 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario (per una fornitura reso porto d'imbarco) 15. Porto di sbarco (per una fornitura reso porto di sbarco) 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco (per una fornitura franco destino) 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco (per una fornitura reso porto d'imbarco) 18. Data limite per la fornitura (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino) 19. Procedura per determinare le spese di fornitura (gara o trattativa privata) 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte 21. In caso di seconda gara (vedi , paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2200/87) a) scadenza per la presentazione delle offerte, b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco (per una fornitura reso porto d'imbarco), c) data limite per la fornitura (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino). 22. Importo della garanzia di gara (vedi del regolamento (CEE) n. 2200/87) 23. Importo della garanzia di fornitura (vedi , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87) 24. Indirizzo a cui inviare le offerte 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicataario. ALLEGATO II (1) I. SPESE DA INCLUDERE NELL'OFFERTA A. Fornitura reso porto d'imbarco 1. Prezzo del prodotto e del condizionamento 2. Spese di carico e di trasporto sino al luogo di fornitura 3. Spese di carico nel luogo di fornitura nonché, se del caso, spese relative a qualsiasi operazione e intervento, fra cui quelle dello spedizioniere, immediatamente precedenti alla messa a disposizione o all'imbarco, fatta eccezione per le spese di approdo e di carico propriamente dette (vedi , paragrafo 3, lettera f), primo trattino) Per una fornitura di cereali, le spese comprendono, se del caso, gli oneri relativi all'entrata nel magazzino, all'immagazzinamento e all'uscita dal magazzino 4. Spese relative all'espletamento delle formalità doganali di esportazione 5. Spese di pesatura, di controllo e di analisi effettuati eventualmente dall'aggiudicatario (diverse da quelle derivanti dall'articolo 16) N.B. Qualora esse siano a carico dell'aggiudicatario e rimborsate a norma dell', paragrafo 2, indicazione separata delle spese di carico. B. Fornitura reso porto di sbarco 1. Vedi punto I.A 2. Spese di approdo, comprese le spese di intervento dello spedizioniere e, eventualmente, di carico e di stivaggio 3. Noli 4. Assicurazione 5. Spese di scarico di cui all', punto 5, lettera a) se si tratta di una fornitura franco banchina C. Fornitura franco destino 1. Vedi I.B, comprese le spese di sbarco di cui al punto I.B.5 2. Spese di transito doganale 3. Spese di trasferimento sui mezzi di trasporto per la rispedizione sino alla destinazione finale 4. Spese di trasporto continentale sino alla destinazione finale 5. Spese di assicurazione per il trasporto continentale (se non sono comprese nel punto I.B.4) 6. Spese di scarico dal mezzo di trasporto continentale e di messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione 7. Espletamento delle formalità doganali all'importazione, ad eccezione del pagamento dei diritti, tasse ed altre imposizioni applicati a favore del paese beneficiario II. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Si ritiene che l'offerente abbia tenuto conto del presente regolamento, nonché del regolamento recante apertura della gara. 1. Numero del regolamento recante apertura della gara 2. Numero dell'azione 3. Nome e indirizzo dell'offerente 4. Giustificazione dell'ammissibilità per l'applicazione dell' 5. Prodotto 6. Peso del prodotto (netto, lordo o lordo per netto) 7. Porto d'imbarco 8. Importo dell'offerta per lo stadio di fornitura indicato nel bando di gara: . . . ECU/t (1) - spese corrispondenti al trasporto marittimo propriamente detto (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino) - spese corrispondenti al trasporto continentale oltremare propriamente detto per una fornitura franco destino) 8 bis. Per una fornitura prevista nel bando di gara allo stadio reso porto di sbarco: importo di una seconda offerta per un'eventuale fornitura al porto di sbarco (2) 8 bis. Inoltre, per una fornitura prevista nel bando di gara allo stadio franco destino: - importo di una seconda offerta per un'eventuale fornitura al porto d'imbarco (2) - importo di una terza offerta globale per l'eventuale fornitura al porto di sbarco, incluse le spese per il trasporto marittimo propriamente detto (2) 9. Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali di esportazione 10. Istituto finanziario presso il quale viene costituita la garanzia di gara (3) (1) Elenco fornito a titolo indicativo. (1) Si ritiene che questo importo tenga conto degli importi da riscuotere o da versare in applicazione della normativa agricola (Vedi , paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2200/87). (2) Per l'eventuale applicazione dell', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87. (3) All'offerta deve essere allegata la prova della costituzione di questa garanzia. ALLEGATO III CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA (1) CERTIFICATO ATTESTANTE LA FORNITURA (1) Il sottoscritto: (cognome, nome, ragione sociale) che agisce in nome del beneficiario (o della Commissione, secondo i casi): certifica di aver preso in consegna la merce sottoelencata: - luogo e data della presa in consegna: - prodotti: - quantità, peso preso in consegna (netto, lordo o lordo per netto): - condizionamento: - numero: kg netti per unità: marchi (iscrizione): - porto d'imbarco: - nome della nave: - data d'imbarco o di messa a disposizione [in caso di reso porto d'imbarco, vedi , punto 3 del regolamento (CEE) n. 2200/87]: - porto di sbarco: - luogo di destinazione finale: - mezzi di trasporto continentali: - data di fornitura in caso di reso porto di sbarco e franco destino [vedi rispettivamente , punti 8 e 15, punto 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87]: La qualità delle merci fornite è conforme a quella fissata nel bando di gara. Osservazioni o riserve: (1) Depennare l'indicazione superflua (vedi , punti 1 e 2 del presente regolamento).
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