Art. 8

In vigore dal 8 lug 1987
1. L'importo della cauzione è fissato in ECU nel bando di gara. 2. La cauzione è costituita, a favore della Commissione, sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro. Essa non può essere costituita per un periodo inferiore a quindici giorni; il periodo di validità è rinnovabile automaticamente su semplice richiesta della Commissione. La cauzione può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione. La garanzia è svincolata o acquisita conformemente all'.
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